Credito d’imposta per installazione di misure di sicurezza: chiariti i requisiti per fruire delle nuove agevolazioni
lunedì 28 aprile 2008Con la Circolare n. 37/E del 10 aprile 2008 si completa il panorama normativo e di prassi necessario per l’applicazione dei due nuovi crediti d’imposta introdotti dalla Finanziaria 2008 al fine di incentivare la diffusione di impianti ed attrezzature di sicurezza tra determinati operatori commerciali.
La circolare, in particolare, ha fornito importanti chiarimenti in relazione ai soggetti ammessi al beneficio, alle tipologie di spese agevolabili ed agli aspetti procedurali da seguire per fruire del credito d’imposta.
La presentazione delle domande partirà dalle ore 10.00 del prossimo 28 aprile
Le norme di riferimento
I benefici comunemente denominati “bonus sicurezza” sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall’art. 1, commi da 228 a 232 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), nonchè dallo stesso art. 1, commi da 233 a 237, per quanto attiene al beneficio riservato ai rivenditori di generi di monopolio.
Successivamente, due decreti del Ministro dell’economia e delle finanze datati 6 febbraio 2008, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2008, hanno dettato le disposizioni di attuazione previste dalla stessa Finanziaria.
Ora, con la circolare n. 37/E vengono aggiunti quei chiarimenti operativi che rendono fruibile concretamente il beneficio.
In cosa consistono le agevolazioni
Le due agevolazioni sono state introdotte in favore di due distinte categorie di contribuenti:
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le PMI commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande;
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gli esercenti attivita’ di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa.
Di fatto, i benefici consistono nella concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’80% di determinate spese sostenute per installare impianti ed attrezzature di sicurezza nel luogo di esercizio dell’attivita’, al fine di prevenire furti, rapine ed altri atti illeciti.
I beneficiari del credito d’imposta per commercio e somministrazione
Il comma 228 individua i soggetti beneficiari del credito di imposta nelle “piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande”.
Per individuare tali soggetti il riferimento normativo corretto è quello contenuto nell’articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro delle attività produttive datato 18 aprile 2005.
Rientrano dunque nell’ambito di applicazione, in base ai criteri dimensionali, le PMI che abbiano cumulativamente i seguenti requisiti:
- meno di 250 occupati;
- un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Per quanto attiene alle tipologie di attività cui spetta il credito d’imposta, le disposizioni fanno riferimento al commercio al dettaglio e all’ingrosso ed alla somministrazione di alimenti e bevande, cioè quelle “attivita’ esercitate ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia, sia nazionali che regionali e locali, relative ai settori merceologici alimentare e non alimentare, definite come tali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114″ (che prevede i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attivita’ commerciale) e dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 (relativa alle attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).
Il beneficio in questione, inoltre, si deve intendere esteso anche ai soggetti che esercitano l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio sottoposti a una disciplina amministrativa speciale, quali, ad esempio le farmacie e gli impianti di distribuzione automatica di carburante che vendono in via esclusiva i prodotti previsti dalle norme che ne regolano l’attivita’ (ad esempio prodotti farmaceutici o carburanti).
Non possono fruire del credito d’imposta, invece, i soggetti che vendono beni da loro stessi prodotti, nonche’ gli agenti ed altri rappresentanti di commercio che promuovono la conclusione di contratti di vendita per conto di terzi.
I beneficiari del credito d’imposta per rivenditori di generi di monopolio
I beneficiari del secondo credito d’imposta introdotto dalla Finanziaria sono gli “esercenti attivita’ di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa”, cioè i titolari, in base a concessione amministrativa, delle rivendite ordinarie e delle rivendite speciali di generi di monopolio.
Tale attivita’, per consentire l’accesso all’agevolazione, deve essere svolta in via esclusiva o prevalente.
Sono invece esclusi dal beneficio i titolari del patentino rilasciato ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 1293 del 1957, salvo il caso in cui possano comunque accedere all’agevolazione di cui al punto precedente, se l’esercizio in relazione al quale e’ stata autorizzata la vendita di generi di monopolio può essere classificato tra quelli ammessi al beneficio.
Esercizio contestuale di piu’ attivita’ agevolate
Nel caso in cui un soggetto svolga entrambe le attività oggetto delle agevolazioni introdotte, si applica il principio di non cumulabilita’ dei crediti di imposta.
Il soggetto interessato, dunque, avrà diritto ad applicare l’agevolazione prevista per l’attivita’ prevalente rispetto all’altra.
A tale proposito si deve considerare prevalente “l’attivita’ in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale e’ richiesto il credito d’imposta”.
La relazione illustrativa ha inoltre precisato che per tale verifica rilevano i ricavi individuati ai sensi degli articoli 57 e 85 del TUIR, mentre nel caso di esercizio di rivendita in base a contratti estimatori di giornali, libri e periodici e distribuzione di carburante rilevano i ricavi al lordo del prezzo corrisposto al fornitore, ed infine, per le attivita’ di rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, assumono rilievo i ricavi lordi equivalenti al prezzo di vendita al pubblico, senza considerare gli aggi.
Ai fini delle verifica della prevalenza di una delle attività agevolabili esercitate, i ricavi derivanti dalla vendita di “valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari” fanno cumulo con i ricavi di vendita di generi di monopolio, mentre non vanno considerati i proventi della gestione del lotto, lotterie e altri servizi similari normalmente resi dagli esercenti attivita’ di rivendita di generi di monopolio che, in quanto tali, non realizzano un’attivita’ commerciale di beni.
In caso di modifica dell’attivita’ prevalente nel periodo di vigenza dell’agevolazione non potrà comunque essere riconosciuto un credito d’imposta d’importo superiore al limite complessivo di 3.000 euro.
Spese agevolabili
Le due disposizioni agevolative hanno entrambe la finalita’ di incentivare l’adozione di misure destinate a prevenire il rischio di atti illeciti in danno di commercianti e rivenditori di generi di monopolio.
La recente Circolare ministeriale, riprendendo il testo normativo, ha chiarito che possono fruire del beneficio “le spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attivita’, di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalita’ di prevenire furti, rapine ed altri illeciti … comprese quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica”.
Di fatto, quindi, sono numerose le tipologie di investimento che possono rientrare nell’ambito applicativo del credito d’imposta, a partire da quelli riferiti ad apparecchi di videosorveglianza, ai terminali per carte di credito ed EFT-POS, nonche’ altri impianti e attrezzature di sicurezza non specificati quali, a titolo di esempio:
- sistemi di allarme;
- inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza;
- vetrine, armadi e banconi blindati;
- casseforti e cassetti di sicurezza;
- macchinette antifalsari.
Sono invece escluse dal beneficio le spese sostenute per l’attivita’ di vigilanza, in quanto, pur essendo sostenute con lo stesso scopo, non sono riconducibili alle categorie degli impianti e attrezzature di sicurezza.
Si ricorda, infine, che non è sufficiente il semplice acquisto dei suddetti impianti e attrezzature, ma è richiesta la loro effettiva installazione, e che, comunque, l’agevolazione è limitata alla sola installazione di “beni nuovi”, che devono essere installati per la prima volta dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, indipendentemente dal fatto che vi sia la sostituzione di impianti e attrezzature già precedentemente installati negli stessi luoghi.
Modalità di acquisizione dei beni per la sicurezza
Le disposizioni in esame non specificano attraverso quali contratti debbano essere acquisite le attrezzature.Di conseguenza, l’interpretazione fornita dall’Agenzia è stata estremamente ampia, ammettendo al beneficio ogni tipologia di contratto che consenta ad installare nel luogo di esercizio dell’attivita’ impianti e attrezzature di sicurezza, quali:
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la compravendita;
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l’appalto, quando abbia per oggetto sia la fornitura dell’impianto e dell’attrezzatura di sicurezza sia la relativa installazione;
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la locazione per il periodo di vigenza dell’agevolazione;
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la locazione finanziaria (leasing), espressamente prevista dall’articolo 2, comma 3, dei decreti.
Sono comprese nell’agevolazione anche le spese sostenute per i servizi di installazione, mentre sono escluse quelle relative all’eventuale riparazione o manutenzione.
Dove devono essere installati gli impianti di sicurezza
In base al testo normativo l’installazione deve essere effettuata nei locali dove viene ordinariamente svolta l’attivita’ di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande.
E’ ammessa anche l’installazione di strumenti di sicurezza nell’ipotesi in cui l’attivita’ commerciale sia svolta sulle aree pubbliche in sede fissa o in forma itinerante.
Non sono invece agevolabili le spese sostenute dalle PMI se non è possibile individuare un luogo fisico in cui viene svolta l’attività. Sono pertanto escluse dal beneficio i soggetti che svolgono attivita’ commerciale di vendita esclusivamente via internet, per televisione, per radio, per corrispondenza o comunque direttamente presso il domicilio del consumatore.
Ambito temporale dell’agevolazione
I DM attuativi hanno chiarito che possono fruire del credito d’imposta le spese effettuate a partire dal 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge finanziaria, ed entro il 31 dicembre 2010.
Tale arco temporale, rilevante sia per l’effettuazione delle spese, sia per la verifica del rispetto del limite dei fondi stanziati, si applica anche ai soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.
Per quanto attiene all’individuazione della data di sostenimento delle spese, devono essere utilizzati i criteri vigenti in materia di competenza nelle imposte dirette, identificati dall’articolo 109, comma 2, del TUIR.
Da ciò deriva che le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero alla data di maturazione dei corrispettivi per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici¸ mentre per i contratti di appalto i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione.
Limite massimo del credito di imposta
La Legge Finanziaria riconosce il credito d’imposta nella misura dell’ottanta per cento delle spese sostenute, al netto dell’IVA ammessa in detrazione.
Per quanto riguarda il limite massimo riconosciuto, le disposizioni relative ai due crediti d’imposta non sono uguali.
Il credito d’imposta per il “commercio”, infatti, prevede un importo non superiore complessivamente a 3.000 euro per ciascun beneficiario nell’intero triennio 2008-2010.
Da ciò deriva che il credito d’imposta può essere fruito anche interamente gia’ nel 2008, o anche in diverse tranches nel triennio 2008-2010.
Il credito per rivenditori di generi di monopolio, invece, può essere fruito in misura non superiore complessivamente a 1.000 euro per ciascun beneficiario in ciascun periodo di imposta, fermo restando il limite massimo per l’intero triennio pari a 3000 euro.
Esempio:
- spesa ammissibile sostenuta nel 2008 = 1.900 euro
- credito d’imposta: 1.900 euro x 80% = 1.520 euro
- credito d’imposta riconosciuto nel 2008 = 1.000 euro
- credito d’imposta riconosciuto nel 2009 (1.520 – 1.000) = 520 euro
In caso di acquisizione mediante contratto di leasing rileva quale spesa ammissibile il costo dei beni sostenuto dal concedente, oltre all’eventuale spesa per l’installazione.
Modello per la presentazione dell’istanza
Per fruire del credito d’imposta è necessario presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate utilizzando il “modello IMS” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2008, disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza puo’ essere inviata nel 2008 a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile e per ciascuno degli anni 2009 e 2010 a partire dalle ore 10.00 del 2 febbraio.
L’invio del modello può avvenire esclusivamente in via telematica e devono essere indicati gli estremi dalle fatture di acquisto, o in caso di acquisizione in leasing, della documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.
L’istanza deve essere presentata a seguito di ogni installazione di impianti e attrezzature di sicurezza per le quali si intende fruire dell’agevolazione.
L’attribuzione del credito d’imposta
La procedura di trattazione delle istanze pervenute prevede che:
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le istanze siano trattate secondo l’ordine cronologico di presentazione, procedendo alla verifica d’ammissibilita’ sulla base dei dati ivi indicati;
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il credito d’imposta sia concesso nei limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al beneficiario;
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il provvedimento relativo alla data dell’accertato esaurimento dei fondi stanziati per ciascun anno di vigenza dell’agevolazione sia pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
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sia riconosciuto il “titolo di precedenza” per la concessione del credito d’imposta, nel secondo o nel terzo anno di applicazione dell’agevolazione, per le istanze che non trovino capienza nei fondi stanziati annualmente, senza ulteriori adempimenti da parte dei soggetti interessati.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione telematica ai richiedenti, rendendo noto l’accoglimento o il diniego del credito d’imposta in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Per le istanze che non hanno trovato capienza nell’assegnazione annuale verrà comunicato agli interessati il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta entro il 30 gennaio di ciascuno dei successivi anni.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
I crediti d’imposta in esame possono essere utilizzati solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/97, a decorrere dalla data di concessione, coincidente con la data in cui l’Agenzia delle entrate invia la “comunicazione telematica” di accoglimento ai soggetti che hanno presentato l’istanza.
Si ricorda, a tale proposito, che legge finanziaria 2008 ha previsto dei nuovi limiti di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta, attraverso il Mod. F 24.
Il nuovo limite, che deve essere rispettato anche in relazione ai benefici di cui si tratta, prevede che i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del Modello Unico possano essere utilizzati nel limite annuale complessivo di 250.000 euro, mentre l’eccedenza è riportata in avanti anche oltre il limite temporale previsto dalle singole norme istitutive dell’agevolazione, ed è comunque compensabile per intero a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza.
Rilevanza ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP
Come espressamente previsto dalla Finanziaria, i crediti di imposta:
- non concorrono alla formazione del reddito, ne’ del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;
- non rilevano ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita’ sociale, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Nonostante l’irrilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile, la norma prevede ugualmente l’obbligo di indicare, a pena di decadenza, i crediti d’imposta sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta nei quali il credito e’ utilizzato.
Poichè i crediti d’imposta in esame rientrano nella disciplina “de minimis”, invece, non e’ necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ introdotta dalla finanziaria 2007 e dal DPCM 23 giugno 2007 di attuazione.
Indebito utilizzo e recupero
Le disposizioni attuative hanno previsto che in caso di indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede “al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni”
Tale recupero verrà formalizzato con apposito atto motivato da notificare al contribuente, ed avverrà attraverso la riscossione coattiva, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni.
Ovviamente gli atti di recupero possono essere impugnati innanzi alla Commissione tributaria provinciale, fermo restando che, in caso di riscossione coattiva, la cartella di pagamento e’ impugnabile solo per vizi propri ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.




